PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo di sostegno dell'aeroportualità di interesse regionale e locale).

      1. Al fine di migliorare le infrastrutture e gli impianti degli aeroporti di interesse regionale e locale e delle aviosuperfici come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003, nonché di incrementare il numero di tali strutture, come individuato nel Piano generale dei trasporti (PGT), è istituito un fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, che concorre agli stanziamenti previsti dalle regioni per le medesime finalità.
      2. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, attribuiti sulla base di un programma di modernizzazione redatto ai sensi dell'articolo 2, definito in relazione ai volumi di traffico attuali e alle prospettive di incremento come risultanti da appositi documenti di programmazione redatti dalle singole regioni.

Art. 2.
(Disposizioni attuative delle regioni).

      1. Gli assessorati regionali competenti in materia di trasporti delle singole regioni predispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito studio denominato «programma di modernizzazione regionale», diretto

 

Pag. 4

al monitoraggio delle realtà esistenti, nonché alla pianificazione, al finanziamento e all'incremento della rete degli aeroporti regionali e locali, ai sensi dell'articolo 1.
      2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia lo stato di fatto della rete aeroportuale regionale e locale, di proprietà pubblica e privata, indicando e identificando in particolare:

          a) le aviosuperfici non in pendenza (ANP) e in pendenza (AP) con utilizzo AvP e AvT;

          b) le elisuperfici;

          c) i campi di fortuna;

          d) le idrosuperfici;

          e) le piste destinate al volo sportivo;

          f) le piste con annessa scuola di volo.

      3. Il programma deve prevedere un piano previsionale di intervento atto a migliorare sul territorio di ogni regione le strutture esistenti, nonché predisporre la realizzazione di nuove strutture aeroportuali regionali e locali.
      4. La pianificazione di cui al comma 3 deve essere altresì correlata alle funzioni della protezione civile, con espresso riferimento ai servizi di spegnimento degli incendi e di soccorso medico-aereo, al servizio di eliambulanza, nonché alle esigenze derivanti dal trasporto civile, dal trasporto merci, dalle attività turistiche, dalle attività di scuola di volo e da quelle sportive.
      5. Entro sei mesi dall'avvenuto riparto alle singole regioni dei fondi statali, come stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i presidenti delle regioni e gli assessori regionali competenti in materia di trasporti, con uno o più provvedimenti, sentiti le amministrazioni provinciali, gli enti economici locali e le organizzazioni di settore, determinano il riparto degli interventi previsti dal presente articolo su base provinciale, riservando ampio spazio alle nuove strutture.

 

Pag. 5

Art. 3.
(Pianificazione territoriale).

      1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e delle strutture tecniche di supporto, previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, e dai decreti ministeriali recanti norme di attuazione della citata legge n. 518 del 1968, non costituisce destinazione urbanistica.
      2. Le acque del demanio dello Stato e del demanio regionale sono da intendere quali superfici non segnate, limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, di anfibi e di elicotteri muniti di galleggianti, ai sensi della parte terza del codice della navigazione.
      3. Il nulla osta o la concessione d'uso per la gestione delle idrosuperfici segnate di competenza regionale è concesso con delibera della giunta regionale e non costituisce concessione demaniale.

Art. 4.
(Finanza di progetto).

      1. Per l'attuazione del PGT per gli aeroporti regionali e locali, il Ministero dei trasporti, di intesa con le regioni, provvede al ricorso alla tecnica della finanza di progetto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il concorso del capitale privato, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

 

Pag. 6

conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.